Art. 39 · Registri delle visite.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 39

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Registri delle visite.

In vigore dal 13 giu 1940
Presso la direzione delle Case di rieducazione si tiene un registro, nel quale le persone che visitano l'Istituto sono invitate a scrivere il loro nome e cognome, la loro qualità, e le osservazioni che ritengono di fare. Un altro registro è riservato alle persone che visitano l'Istituto per ragioni del loro ufficio; esse vi fanno risultare della visita e, volendo, delle osservazioni fatte o degli ordini dati.
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