Art. 37 · Visita di persone estranee all'istituto.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 37

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Visita di persone estranee all'istituto.

In vigore dal 19 mar 1953
Le Case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero. Tale permesso non è necessario: 1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato e ai membri del Parlamento; 2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e nei circondari di loro giurisdizione; 3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro servizio o ufficio; 4) ai Vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio; 5) ai prefetti nella rispettiva Provincia; 6) ai funzionari dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni; 7) ai componenti il locale Comitato di assistenza minorile; 8) al medico provinciale nonché alle persone che l'accompagnano per ragioni del suo servizio.

Le tue annotazioni

Pro

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