Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 37
37 / 151Visita di persone estranee all'istituto.
In vigore dal 19 mar 1953
Le Case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero.
Tale permesso non è necessario:
1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato e ai membri del Parlamento;
2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e nei circondari di loro giurisdizione;
3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro servizio o ufficio;
4) ai Vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;
5) ai prefetti nella rispettiva Provincia;
6) ai funzionari dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni;
7) ai componenti il locale Comitato di assistenza minorile;
8) al medico provinciale nonché alle persone che l'accompagnano per ragioni del suo servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-37