Art. 20 · Compito essenziale del direttore.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 20

20 / 151

Compito essenziale del direttore.

In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore ha il compito essenziale del conseguimento della rieducazione dei minorenni internati nell'Istituto, e a tale scopo indirizza la propria attività e quella del personale dipendente. Egli, considerando l'Istituto come una grande famiglia, deve avvicinare frequentemente ciascun minorenne e conoscerne il nome, il cognome, il luogo di origine, il carattere, le ragioni dell'internamento, la situazione della famiglia dalla quale proviene, il comportamento nella scuola, al lavoro e nella vita di relazione, lo stato di riadattamento al quale è pervenuto e le possibilità di un ritorno in seno ai suoi più stretti congiunti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-20