Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 20
20 / 151Compito essenziale del direttore.
In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore ha il compito essenziale del conseguimento della rieducazione dei minorenni internati nell'Istituto, e a tale scopo indirizza la propria attività e quella del personale dipendente.
Egli, considerando l'Istituto come una grande famiglia, deve avvicinare frequentemente ciascun minorenne e conoscerne il nome, il cognome, il luogo di origine, il carattere, le ragioni dell'internamento, la situazione della famiglia dalla quale proviene, il comportamento nella scuola, al lavoro e nella vita di relazione, lo stato di riadattamento al quale è pervenuto e le possibilità di un ritorno in seno ai suoi più stretti congiunti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-20