Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 140
Accompagnamento dei minorenni trasferiti.
In vigore dal 13 giu 1940
All'Accompagnamento dei minorenni trasferiti provvedono gli agenti di pubblica sicurezza in abito borghese, o le suore se si tratta di femmine.
Agli agenti o alle suore sono consegnati la cartella biografica, il libretto di conto corrente e gli altri documenti costituenti il fascicolo del minorenne.
Salvo il caso di sopraggiunta necessità, l'accompagnamento ha luogo direttamente, senza alcuna sosta nè prima, nè durante, nè dopo il viaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-140