Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 140

Accompagnamento dei minorenni trasferiti.

In vigore dal 13 giu 1940
All'Accompagnamento dei minorenni trasferiti provvedono gli agenti di pubblica sicurezza in abito borghese, o le suore se si tratta di femmine. Agli agenti o alle suore sono consegnati la cartella biografica, il libretto di conto corrente e gli altri documenti costituenti il fascicolo del minorenne. Salvo il caso di sopraggiunta necessità, l'accompagnamento ha luogo direttamente, senza alcuna sosta nè prima, nè durante, nè dopo il viaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-140

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Accompagnamento dei minorenni trasferiti. (Art. 140 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo