Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 139

Cause dei trasferimenti. Visita medica.

In vigore dal 13 giu 1940
Per disposizione del Ministero, i minorenni possono essere trasferiti da uno ad altro Istituto per gravi ragioni di incompatibilità disciplinare, o per salute, o per ragioni di studio o di lavoro. Essi, nel giorno fissato per l'accompagnamento sono visitati dal medico, il quale certifica se possono essere messi in viaggio senza pericolo per la loro salute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-139

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