Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 144
Proposte di dimissione dei minorenni non più bisognevoli di correzione.
In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine dell'anno scolastico, la direzione propone al tribunale la dimissione dei minorenni non più bisognevoli di correzione.
Se si tratta di minorenni che non hanno compiuto gli anni diciotto, la direzione deve anche accertare se essi possono essere convenientemente assistiti dalle famiglie, o dalle altre persone o istituti indicati nell' della legge 27 maggio 1935, n. 835; e deve riferire al tribunale l'esito degli accertamenti compiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-144