Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 142

Dimissione per servizio militare di leva.

In vigore dal 19 mar 1953
Alla fine di ogni anno, la direzione compila l'elenco dei giovani ai quali spetta l'iscrizione nelle liste di leva dell'anno successivo, segnalandone i nomi al sindaco del rispettivo Comune di origine. Avvenuta l'ammissione sotto le armi, il direttore ne dà comunicazione al tribunale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-142

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Dimissione per servizio militare di leva. (Art. 142 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo