Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 147

Consegna alla famiglia dei giovani dimessi.

In vigore dal 13 giu 1940
I giovani dimessi salvo che non siano direttamente consegnati ai familiari o a persona da questi designata, sono affidati all'autorità di pubblica sicurezza, la quale li fornisce dei mezzi di viaggio occorrenti. Il direttore, prima di richiedere a tale scopo l'autorità di pubblica sicurezza, ha l'obbligo di domandare all'esercente la patria potestà se crede di ritirare personalmente il minorenne, o di farlo ritirare da persona di sua fiducia; o se voglia fornigli i mezzi per le spese di viaggio. Quando il ritorno in famiglia avviene a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, i minori di regola viaggiano soli; nel caso che l'accompagnamento risulti necessario, vi provvedono gli agenti di P. S. in abito borghese. Se la dimissione è stata ordinata per una grave infermità, e il medico lo ritiene necessario, all'accompagnamento può concorrere un infermiere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-147

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