Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 147
Consegna alla famiglia dei giovani dimessi.
In vigore dal 13 giu 1940
I giovani dimessi salvo che non siano direttamente consegnati ai familiari o a persona da questi designata, sono affidati all'autorità di pubblica sicurezza, la quale li fornisce dei mezzi di viaggio occorrenti.
Il direttore, prima di richiedere a tale scopo l'autorità di pubblica sicurezza, ha l'obbligo di domandare all'esercente la patria potestà se crede di ritirare personalmente il minorenne, o di farlo ritirare da persona di sua fiducia; o se voglia fornigli i mezzi per le spese di viaggio.
Quando il ritorno in famiglia avviene a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, i minori di regola viaggiano soli; nel caso che l'accompagnamento risulti necessario, vi provvedono gli agenti di P.
S. in abito borghese.
Se la dimissione è stata ordinata per una grave infermità, e il medico lo ritiene necessario, all'accompagnamento può concorrere un infermiere.
Storico versioni
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