Art. 1

In vigore dal 13 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e il funzionamento dei tribunali per i minorenni; Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, contenente modificazioni alla legge 27 maggio 1935, n. 835; Visti gli della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e 83 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934; Sentito il Consiglio di stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo; È approvato l'unito regolamento per le Case di rieducazione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII VITTORIO EMANUELE III MUSSOLINI- SOLMI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1939-XVII Atti del Governo, registro 409, foglio 46. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo