Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 150

Relazione del direttore.

In vigore dal 19 mar 1953
Il direttore espone gli avvenimenti principali della vita dell'istituto durante l'anno e i risultati conseguiti nei vari campi di attività; comunica la graduatoria generale di merito e, elogiando coloro che si sono particolarmente distinti, assegna le ricompense. Consegna a ciascuno di essi i titoli di studio e di lavoro conseguiti e li esorta a perseverare nella via del dovere e a mantenere integra la coscienza morale acquisita nell'istituto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-150

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Relazione del direttore. (Art. 150 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo