Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 145
Segnalazione al Comitato di assistenza dei minorenni dei quali è stata sospesa la dimissione.
In vigore dal 13 giu 1940
Se il tribunale per i minorenni sospende la dimissione a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, il direttore dispone il passaggio del minore nella sezione di assistenza e svolge le pratiche, anche presso il locale Comitato di assistenza, per agevolare al minorenne il collocamento al lavoro fuori dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-145