Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 145

Segnalazione al Comitato di assistenza dei minorenni dei quali è stata sospesa la dimissione.

In vigore dal 13 giu 1940
Se il tribunale per i minorenni sospende la dimissione a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, il direttore dispone il passaggio del minore nella sezione di assistenza e svolge le pratiche, anche presso il locale Comitato di assistenza, per agevolare al minorenne il collocamento al lavoro fuori dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-145

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Segnalazione al Comitato di assistenza dei minorenni dei quali è stata sospesa la dimissione. (Art. 145 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo