Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 141

Decessi.

In vigore dal 13 giu 1940
Nel caso di morte di un minorenne, il medico fa le constatazioni di legge, e la direzione dispone per la immediata denuncia all'ufficiale di stato civile e per il trasporto del feretro nella cappella. Il censore procede subito all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente. Se la famiglia non abbia disposto diversamente, il trasporto funebre è eseguito more pauperum. Al trasporto funebre intervengono il cappellano, un istitutore, un assistente e la squadra alla quale il defunto apparteneva. La spesa della sepoltura è a carico del Comune, se la famiglia non possa sopportarla.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-141

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Decessi. (Art. 141 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo