Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 137
Classificazione dei minorenni.
In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine di ogni trimestre, il direttore attribuisce a ciascun minorenne, salvo che non appartenga ad una sezione di assistenza, un giudizio complessivo, sulla condotta e sul profitto, con una delle seguenti classifiche: buono, mediocre, cattivo.
Le votazioni indicate nell'articolo precedente e le classificazioni attribuite dal direttore sono riportate in un'unica tabella per ciascuna squadra, affissa nella sala delle visite e nei locali di soggiorno della squadra rispettiva.
Nelle sezioni per studenti indicate negli , la tabella riporta le sole classificazioni attribuite dal direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-137