Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 137

Classificazione dei minorenni.

In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine di ogni trimestre, il direttore attribuisce a ciascun minorenne, salvo che non appartenga ad una sezione di assistenza, un giudizio complessivo, sulla condotta e sul profitto, con una delle seguenti classifiche: buono, mediocre, cattivo. Le votazioni indicate nell'articolo precedente e le classificazioni attribuite dal direttore sono riportate in un'unica tabella per ciascuna squadra, affissa nella sala delle visite e nei locali di soggiorno della squadra rispettiva. Nelle sezioni per studenti indicate negli , la tabella riporta le sole classificazioni attribuite dal direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-137

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