Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 133

Formazione e amministrazione del peculio.

In vigore dal 13 giu 1940
Il denaro che i minorenni posseggono all'ingresso nell'Istituto, e quello che successivamente è ad essi accreditato per qualsiasi titolo, costituisce il peculio. Questo è amministrato dalla direzione, e si distingue in fondo per la dimissione e fondo disponibile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-133

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Formazione e amministrazione del peculio. (Art. 133 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo