Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 133
Formazione e amministrazione del peculio.
In vigore dal 13 giu 1940
Il denaro che i minorenni posseggono all'ingresso nell'Istituto, e quello che successivamente è ad essi accreditato per qualsiasi titolo, costituisce il peculio.
Questo è amministrato dalla direzione, e si distingue in fondo per la dimissione e fondo disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-133