Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 131

Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione.

In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine di ogni trimestre, il direttore della Casa di rieducazione, sia governativa sia gestita da pubblica o privata istituzione, compila, distintamente per ognuno dei tribunali che hanno emesso i decreti di internamento, gli elenchi nominativi dei minorenni presenti durante il trimestre. Gli elenchi sono trasmessi alla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia e indicano per ciascun minorenne il numero delle giornate di presenza e la somma da ricuperare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-131

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Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione. (Art. 131 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo