Art. 131 · Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 131

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Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione.

In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine di ogni trimestre, il direttore della Casa di rieducazione, sia governativa sia gestita da pubblica o privata istituzione, compila, distintamente per ognuno dei tribunali che hanno emesso i decreti di internamento, gli elenchi nominativi dei minorenni presenti durante il trimestre. Gli elenchi sono trasmessi alla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia e indicano per ciascun minorenne il numero delle giornate di presenza e la somma da ricuperare.
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