Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 131
131 / 151Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione.
In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine di ogni trimestre, il direttore della Casa di rieducazione, sia governativa sia gestita da pubblica o privata istituzione, compila, distintamente per ognuno dei tribunali che hanno emesso i decreti di internamento, gli elenchi nominativi dei minorenni presenti durante il trimestre.
Gli elenchi sono trasmessi alla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia e indicano per ciascun minorenne il numero delle giornate di presenza e la somma da ricuperare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-131