Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 128
Procedura di esecuzione.
In vigore dal 13 giu 1940
Il cancelliere del tribunale per i minorenni annota alla fine di ciascun mese la somma dovuta da ciascun obbligato in un apposito registro campione; e appena ricevute le comunicazioni prescritte dall'articolo precedente, nonché quelle indicate nell'ultimo comma dell', ne prende nota sullo stesso registro a discarico della parte debitrice.
Trascorso il quindicesimo giorno dalla fine del mese, il cancelliere procede agli atti di riscossione contro coloro che non hanno eseguito il pagamento, attenendosi alle norme vigenti per il recupero delle spese di giustizia in materia penale.
Limitatamente alle partite riscosse in forma coattiva, è applicabile l' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1222, circa i diritti attribuiti ai funzionari di cancelleria e a coloro che ne fanno le veci.
Storico versioni
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