Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 125
Comunicazione dell'arrivo dei minorenni nelle Case di rieducazione.
In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore della Casa di rieducazione, tanto se governativa quanto se gestita da pubbliche o private istituzioni, alla quale è stata fatta l'assegnazione del minorenne a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, comunica alla cancelleria del tribunale che ha ordinato l'internamento, l'arrivo del minorenne nell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-125