Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 125

Comunicazione dell'arrivo dei minorenni nelle Case di rieducazione.

In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore della Casa di rieducazione, tanto se governativa quanto se gestita da pubbliche o private istituzioni, alla quale è stata fatta l'assegnazione del minorenne a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, comunica alla cancelleria del tribunale che ha ordinato l'internamento, l'arrivo del minorenne nell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-125

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo