Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 123

Comunicazione e notificazione del provvedimento.

In vigore dal 13 giu 1940
A cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, il provvedimento che determina a chi spetta il carico della retta di mantenimento, è comunicato al pubblico ministero e notificato, mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, alla persona obbligata al pagamento. I pieghi raccomandati sono affrancati dagli uffici postali, che addebitano la relativa tassa nel conto di credito aperto alle autorità giudiziarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-123

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Comunicazione e notificazione del provvedimento. (Art. 123 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo