Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 122
Decisione del tribunale.
In vigore dal 13 giu 1940
Nel compiere le indagini relative alla necessità di internare un minorenne nelle Case di rieducazione, il tribunale raccoglie anche gli elementi necessari per accertare i vincoli familiari e le condizioni economiche del minorenne e dei parenti di lui, che debbono essere tenute presenti per ricupero delle rette di mantenimento.
Il tribunale per i minorenni, nello stesso provvedimento che dispone l'internamento di un minore in una Casa di rieducazione, determina a quale delle persone indicate nell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, devono mettersi a carico le rette di mantenimento.
Se il tribunale ritiene necessario procedere ad accertamenti ulteriori, la determinazione può essere fatta in un tempo successivo; ma dopo due mesi dalla data del decreto di internamento, il tribunale deve fare relazione al Ministero per giustificare il ritardo.
Prima di provvedere, il tribunale invita le parti obbligate a fare le dichiarazioni che ritengono opportune nel loro interesse; e quindi provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato, deliberato in camera di consiglio.
Storico versioni
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