Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 120

Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti.

In vigore dal 13 giu 1940
La concessione indicata nel primo comma dell'articolo precedente può essere fatta anche ai minorenni non appartenenti alle sezioni studenti, quando il medico, tenuto conto della loro costituzione fisica, riconosce la necessità di un nutrimento più copioso di quello ordinario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-120

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Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti. (Art. 120 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo