Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 120
Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti.
In vigore dal 13 giu 1940
La concessione indicata nel primo comma dell'articolo precedente può essere fatta anche ai minorenni non appartenenti alle sezioni studenti, quando il medico, tenuto conto della loro costituzione fisica, riconosce la necessità di un nutrimento più copioso di quello ordinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-120