Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 124
Ricorso alla Corte di appello.
In vigore dal 13 giu 1940
Entro dieci giorni dalla data della comunicazione e della notificazione eseguita a norma dell'articolo precedente, possono rispettivamente presentare ricorso alla sezione per i minorenni della Corte di appello il pubblico ministero e la persona che fu dichiarata tenuta al pagamento della retta di mantenimento.
La presentazione del ricorso è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria del tribunale per i minorenni; o anche nella cancelleria della pretura del mandamento ove gli obbligati al pagamento hanno la residenza, il domicilio o la dimora.
Il ricorso e gli atti sono trasmessi senza indugio alla cancelleria della Corte di appello.
La sezione per i minorenni della Corte di appello decide sul ricorso in camera di consiglio, con decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame, sentito il pubblico ministero, e, se essa lo crede necessario, anche la parte ricorrente.
Il decreto che decide sul ricorso è comunicato entro cinque giorni dalla cancelleria della Corte a quella del tribunale per i minorenni, alla quale sono restituiti nello stesso tempo gli atti che erano stati allegati al ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-124