Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 121

Offerte indirizzate ai minorenni.

In vigore dal 17 mag 1956
Il Ministero può consentire ai direttori delle Case di rieducazione l'accettazione di offerte indirizzate a tutti i minorenni o ad alcune categorie di essi, con le limitazioni e le condizioni che nei singoli casi appaiono opportune. Le offerte dirette personalmente ai singoli minorenni possono essere accettate, se il direttore ritiene che non siano in contrasto con le disposizioni di questo regolamento e abbiano legittima provenienza. Se sono in contrasto con le disposizioni regolamentari devono essere restituite ai mittenti; se risultano di illegittima provenienza, sono devolute a favore della Cassa delle ammende. Se i minorenni destinatari sono sottoposti a procedimento Penale, prima di disporre la devoluzione a favore della Cassa delle ammende, il direttore informa l'autorità giudiziaria.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera m)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] m) accettare le offerte indirizzate a tutti i minorenni o ad alcune categorie di essi, nei casi previsti dal primo comma, dell'art 121".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-121

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Offerte indirizzate ai minorenni. (Art. 121 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo