Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 119

Razioni supplementari di vitto per i minori studenti.

In vigore dal 13 giu 1940
Ai minorenni che appartengono alle sezioni studenti indicate negli può essere corrisposta, sentito il medico, una razione supplementare di vitto, conforme a quanto è stabilito dalle tabelle, purchè la famiglia, nel caso che l'ammissione alla sezione studenti sia stata richiesta dalla medesima, ne assuma la spesa. A garanzia della esattezza del pagamento, i genitori, o, a seconda dei casi, gli ascendenti, o gli esercenti la tutela, eseguono presso la direzione dell'Istituto un deposito equivalente alla retta di un mese. Il deposito è restituito dopo la dimissione del minorenne, o dopo che egli ha cessato di appartenere alla sezione studenti a norma degli . Se, tenuto conto della circostanza indicata nell'ultimo comma dell', la spesa del mantenimento dei minorenni ammessi alla, sezione studenti è sopportata dalla amministrazione, anche la provvista della razione supplementare è a carico della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-119

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo