Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 119
Razioni supplementari di vitto per i minori studenti.
In vigore dal 13 giu 1940
Ai minorenni che appartengono alle sezioni studenti indicate negli può essere corrisposta, sentito il medico, una razione supplementare di vitto, conforme a quanto è stabilito dalle tabelle, purchè la famiglia, nel caso che l'ammissione alla sezione studenti sia stata richiesta dalla medesima, ne assuma la spesa.
A garanzia della esattezza del pagamento, i genitori, o, a seconda dei casi, gli ascendenti, o gli esercenti la tutela, eseguono presso la direzione dell'Istituto un deposito equivalente alla retta di un mese.
Il deposito è restituito dopo la dimissione del minorenne, o dopo che egli ha cessato di appartenere alla sezione studenti a norma degli .
Se, tenuto conto della circostanza indicata nell'ultimo comma dell', la spesa del mantenimento dei minorenni ammessi alla, sezione studenti è sopportata dalla amministrazione, anche la provvista della razione supplementare è a carico della medesima.
Storico versioni
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