Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 75

Trasferimento dalle sezioni studenti.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni ammessi alle sezioni indicate negli sono trasferiti in una Casa di rieducazione industriale o agricolo se tengono cattiva condotta o dimostrano scarso profitto negli studi. Il trasferimento dalle sezioni anzidette è deliberato dal Ministero, sentito, se occorre, il preside dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-75

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Trasferimento dalle sezioni studenti. (Art. 75 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo