Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 75
Trasferimento dalle sezioni studenti.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni ammessi alle sezioni indicate negli sono trasferiti in una Casa di rieducazione industriale o agricolo se tengono cattiva condotta o dimostrano scarso profitto negli studi.
Il trasferimento dalle sezioni anzidette è deliberato dal Ministero, sentito, se occorre, il preside dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-75