Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 79

Visita a musei, gallerie, ecc.

In vigore dal 17 mag 1956
Le direzioni hanno cura di organizzare la visita da parte dei minorenni a musei, gallerie e ai principali monumenti, o anche a importanti stabilimenti o opifici, esistenti nella città nella quale ha sede l'Istituto. La visita deve essere autorizzata dal Ministero, e può aver luogo a turno fra le squadre, anche in giorni diversi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per i provvedimenti del direttore della casa di rieducazione previsti dall'art. 79 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, e dall'art. 80, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4486, e' soppresso, rispettivamente, l'obbligo dell'autorizzazione e dell'approvazione del Ministero".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-79

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Visita a musei, gallerie, ecc. (Art. 79 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo