Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 74
Informazioni periodiche sui minorenni studenti.
In vigore dal 13 giu 1940
È dovere del direttore assumere frequenti e precise informazioni sulla condotta e sul profitto dei minorenni che frequentano gli istituti indicati nei due articoli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-74