Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 74

Informazioni periodiche sui minorenni studenti.

In vigore dal 13 giu 1940
È dovere del direttore assumere frequenti e precise informazioni sulla condotta e sul profitto dei minorenni che frequentano gli istituti indicati nei due articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-74

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Informazioni periodiche sui minorenni studenti. (Art. 74 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo