Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 73

Sezione per studenti di belle arti, di canto, musica o recitazione.

In vigore dal 17 mag 1956
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando i minorenni rivelano una eccezionale tendenza allo studio delle belle arti, della musica, del canto e della recitazione. In tal caso essi possono essere autorizzati dal Ministero a frequentare i relativi corsi di insegnamento presso istituti o scuole esistenti nella città dove ha sede la casa di rieducazione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera f)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] f) autorizzare i minorenni a frequentare corsi di insegnamento di belle arti, musica, canto e recitazione presso istituti o scuole esistenti nella citta' dove ha sede la casa di rieducazione, nei casi previsti dall'art. 73; [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-73

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Sezione per studenti di belle arti, di canto, musica o recitazione. (Art. 73 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo