Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 76

Tasse scolastiche, spese per libri e ripetizioni scolastiche.

In vigore dal 13 giu 1940
Il pagamento delle tasse scolastiche e l'acquisto dei libri, per i minorenni delle sezioni indicate negli , è eseguito nel tempo e secondo le disposizioni stabilite dalle competenti autorità. Se i minorenni debbono frequentare lezioni private o di ripetizione, gli onorari ai professori sono pagati in quote mensili anticipate. Se il pagamento delle tasse e l'acquisto dei libri non sono fatti nel termine, e l'Amministrazione non creda di potersene assumere la spesa, nelle sole ipotesi e sotto le condizioni previste nell'ultima parte dell', il minorenne è trasferito in una Casa di rieducazione a tipo industriale o agricolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-76

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Tasse scolastiche, spese per libri e ripetizioni scolastiche. (Art. 76 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo