Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 76
Tasse scolastiche, spese per libri e ripetizioni scolastiche.
In vigore dal 13 giu 1940
Il pagamento delle tasse scolastiche e l'acquisto dei libri, per i minorenni delle sezioni indicate negli , è eseguito nel tempo e secondo le disposizioni stabilite dalle competenti autorità.
Se i minorenni debbono frequentare lezioni private o di ripetizione, gli onorari ai professori sono pagati in quote mensili anticipate.
Se il pagamento delle tasse e l'acquisto dei libri non sono fatti nel termine, e l'Amministrazione non creda di potersene assumere la spesa, nelle sole ipotesi e sotto le condizioni previste nell'ultima parte dell', il minorenne è trasferito in una Casa di rieducazione a tipo industriale o agricolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-76