Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 77

Durata dell'anno scolastico. Periodo degli esami.

In vigore dal 13 giu 1940
Nelle scuole organizzate nelle Case di rieducazione, l'anno scolastico si inizia di regola il 1° ottobre e termina il 30 giugno. Gli esami hanno luogo nella prima quindicina di luglio e di settembre. Dal 1° luglio al 30 settembre le lezioni continuano solo per i non promossi. Per i minorenni che frequentano le scuole pubbliche o che debbono in esse sostenere gli esami, valgono le date stabilite dalle competenti autorità scolastiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-77

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Durata dell'anno scolastico. Periodo degli esami. (Art. 77 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo