Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 72

Sezione per studenti di scuole medie.

In vigore dal 17 mag 1956
Presso alcune Case di rieducazione possono essere istituite una o più sezioni per studenti di scuole medie. I minorenni frequentano le lezioni presso le scuole pubbliche, e in tal caso essi sono accompagnati a scuola dall'assistente della squadra; ma possono anche seguire corsi privati di insegnamento secondo le disposizioni impartite caso per caso dal Ministero. L'ammissione alle sezioni è fatta dal direttore su richiesta delle famiglie, quando queste si assumono il pagamento, oltre che della retta di mantenimento, dovuta a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, anche delle tasse scolastiche; o per decisione del Ministero, e a spese dell'Amministrazione, quando un minorenne appartiene a famiglia di provato povertà e rivela una eccezionale disposizione per gli studi e sempre che riporti negli scrutini finali e negli esami una media di merito e di condotta non inferiore agli otto decimi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] e) impartire caso per caso disposizioni in base alle quali i minorenni internati nelle casi di rieducazione possano seguire corsi privati di insegnamento, nei casi previsti dall'art. 72; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-72

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Sezione per studenti di scuole medie. (Art. 72 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo