Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 71

Insegnamento delle lingue estere.

In vigore dal 17 mag 1956
Il Ministero può autorizzare che nella Casa di rieducazione sia istituito l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrano disposizione e che vogliono recarsi al lavoro in colonia o all'estero. La relativa spesa è a carico delle famiglie dei minorenni, salvo i casi di comprovata povertà.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] d) autorizzare l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrino disposizione e che vogliano recarsi al lavoro all'estero, nei casi previsti dall'art. 71; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-71

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Insegnamento delle lingue estere. (Art. 71 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo