Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 71
71 / 151Insegnamento delle lingue estere.
In vigore dal 17 mag 1956
Il Ministero può autorizzare che nella Casa di rieducazione sia istituito l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrano disposizione e che vogliono recarsi al lavoro in colonia o all'estero.
La relativa spesa è a carico delle famiglie dei minorenni, salvo i casi di comprovata povertà.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] d) autorizzare l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrino disposizione e che vogliano recarsi al lavoro all'estero, nei casi previsti dall'art. 71; [...]".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-71