Art. 71 · Insegnamento delle lingue estere.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 71

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Insegnamento delle lingue estere.

In vigore dal 17 mag 1956
Il Ministero può autorizzare che nella Casa di rieducazione sia istituito l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrano disposizione e che vogliono recarsi al lavoro in colonia o all'estero. La relativa spesa è a carico delle famiglie dei minorenni, salvo i casi di comprovata povertà.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] d) autorizzare l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrino disposizione e che vogliano recarsi al lavoro all'estero, nei casi previsti dall'art. 71; [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-71