Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 66

Attribuzioni dell'infermiere.

In vigore dal 13 giu 1940
L'infermiere provvede, secondo le disposizioni e sotto il controllo del medico, al servizio di primo soccorso, alle medicazioni ordinarie, all'assistenza degli ammalati, alla distribuzione e somministrazione dei medicinali, alla pulizia personale degli ammalati, alla esecuzione di tutte le disposizioni igieniche e dietetiche impartite dal medico, alle disinfezioni, alla distribuzione del vitto, alla tenuta dell'armadio farmaceutico e alla custodia ed eventuale disinfezione del vestiario degli ammalati. Egli tiene anche aggiornate le tabelle affisse al letto di ciascun ammalato nell'infermeria, indicanti la diagnosi, il corso della malattia e le prescrizioni farmaceutiche e dietetiche date dal medico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-66

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Attribuzioni dell'infermiere. (Art. 66 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo