Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 64

Specialista.

In vigore dal 17 mag 1956
Quando risulti necessaria l'opera di uno specialista, deve essere richiesta al Ministero la relativa autorizzazione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] c) richiedere l'opera di uno specialista, nella ipotesi prevista dall'art. 64 in caso di urgenza; [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-64

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Specialista. (Art. 64 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo