Art. 64 · Specialista.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 64

64 / 151

Specialista.

In vigore dal 17 mag 1956
Quando risulti necessaria l'opera di uno specialista, deve essere richiesta al Ministero la relativa autorizzazione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] c) richiedere l'opera di uno specialista, nella ipotesi prevista dall'art. 64 in caso di urgenza; [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-64