Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 64
64 / 151Specialista.
In vigore dal 17 mag 1956
Quando risulti necessaria l'opera di uno specialista, deve essere richiesta al Ministero la relativa autorizzazione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] c) richiedere l'opera di uno specialista, nella ipotesi prevista dall'art. 64 in caso di urgenza; [...]".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-64