Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 80
Conferenze.
In vigore dal 17 mag 1956
Il direttore organizza corsi di conferenze su argomenti di carattere educativo e istruttivo, da tenersi nell'istituto da professionisti e insegnanti esterni, o da funzionari dell'istituto.
Il programma delle conferenze è sottoposto al Ministero per l'approvazione.
Le conferenze sono tenute, di regola, nel pomeriggio di ciascun sabato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per i provvedimenti del direttore della casa di rieducazione previsti dall'art. 79 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, e dall'art. 80, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4486, e' soppresso, rispettivamente, l'obbligo dell'autorizzazione e dell'approvazione del Ministero".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-80