Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 85
Lavoro agricolo e lavoro industriale.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni che hanno compiuto gli anni dodici e non appartengono a una sezione per studenti, a norma degli , hanno l'obbligo di apprendere un mestiere.
La scelta del mestiere è fatta, dal direttore tenuto conto delle condizioni indicate nell', delle tendenze manifestate da ciascun minorenne e, se del caso, dei desideri espressi dai genitori o dagli esercenti la tutela.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-85