Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 85

Lavoro agricolo e lavoro industriale.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni che hanno compiuto gli anni dodici e non appartengono a una sezione per studenti, a norma degli , hanno l'obbligo di apprendere un mestiere. La scelta del mestiere è fatta, dal direttore tenuto conto delle condizioni indicate nell', delle tendenze manifestate da ciascun minorenne e, se del caso, dei desideri espressi dai genitori o dagli esercenti la tutela.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-85

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Lavoro agricolo e lavoro industriale. (Art. 85 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo