Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 89
Prelevamento sulla remunerazione di una quota per spese di mantenimento.
In vigore dal 13 giu 1940
Se per il mantenimento nella Casa di rieducazione del minorenne, al quale spetta la remunerazione indicata nell'articolo precedente, non sia soddisfatto l'obbligo del rimborso delle rette, a norma dell' della legge 27 maggio 1935, n. 835, è prelevata sulla remunerazione predetta una quota di quattro decimi, a beneficio dell'erario e a titolo di rimborso parziale delle spese di mantenimento.
Del prelevamento il direttore della casa di rieducazione deve dare subito notizia alla cancelleria del tribunale agli effetti indicati nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-89