Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 94

Compito del censore riguardo alla corrispondenza.

In vigore dal 13 giu 1940
Il censore ha obbligo di curare che i minorenni non trascurino la corrispondenza con i genitori o con gli esercenti la tutela.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-94

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Compito del censore riguardo alla corrispondenza. (Art. 94 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo