Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 94
Compito del censore riguardo alla corrispondenza.
In vigore dal 13 giu 1940
Il censore ha obbligo di curare che i minorenni non trascurino la corrispondenza con i genitori o con gli esercenti la tutela.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-94