Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 98
Concessione di licenze esperimento e di licenze per gravi esigenze personali e famigliari.
In vigore dal 17 mag 1956
Il Ministero, su proposta del direttore e previo parere del presidente del tribunale per i minorenni, può concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'Istituto.
Le licenze di esperimento non possono avere durata superiore a sei mesi.
Per gravi esigenze personali o famigliari, il direttore può concedere ai minorenni licenze della durata massima di giorni 15.
La spesa del viaggio è sostenuta dall'Amministrazione, quando si tratti di minorenni appartenenti a famiglie assolutamente povere.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' attribuito al presidente del Tribunale per i minorenni il potere di concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'istituto per una durata non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 98 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4486".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-98