Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 96

Controllo della corrispondenza.

In vigore dal 13 giu 1940
La corrispondenza che i minorenni desiderano spedire e quella che è ad essi indirizzata sono esaminate dal censore, che vi appone il suo visto. Il censore segnala al direttore e sottopone al suo esame la corrispondenza che contiene elementi speciali di giudizio, o apprezzamenti e notizie degni di nota, o che consolino provvedimenti nell'interesse della rieducazione del minore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-96

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Controllo della corrispondenza. (Art. 96 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo