Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 96
Controllo della corrispondenza.
In vigore dal 13 giu 1940
La corrispondenza che i minorenni desiderano spedire e quella che è ad essi indirizzata sono esaminate dal censore, che vi appone il suo visto.
Il censore segnala al direttore e sottopone al suo esame la corrispondenza che contiene elementi speciali di giudizio, o apprezzamenti e notizie degni di nota, o che consolino provvedimenti nell'interesse della rieducazione del minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-96