Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 91

Il lavoro nelle Case di rieducazione femminili.

In vigore dal 13 giu 1940
Negli Istituti femminili l'istruzione professionale è volta essenzialmente all'insegnamento dei lavori donneschi di sartoria, ricamo, cucito, stireria, maglieria, ecc. Allo scopo di perfezionare il loro addestramento nelle faccende domestiche, il direttore dispone che le minorenni siano destinate a turno ai servizi dell'Istituto: alla cucina, alla lavanderia, al guardaroba e ai magazzini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-91

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Il lavoro nelle Case di rieducazione femminili. (Art. 91 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo