Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 90

Remunerazioni ai minorenni delle sezioni di assistenza.

In vigore dal 13 giu 1940
La riscossione delle remunerazioni corrisposte ai minorenni delle sezioni di assistenza, indicate nell' è fatta a fine di ogni settimana dalla direzione, la quale dopo aver eseguito, nel caso che si verifichi l'ipotesi dell'articolo precedente, il prelevamento ivi prescritto accredita, la somma sul conto corrente di ciascun minorenne. Si osserva la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-90

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Remunerazioni ai minorenni delle sezioni di assistenza. (Art. 90 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo