Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 92

Visite.

In vigore dal 13 giu 1940
I genitori, gli altri prossimi congiunti e gli esercenti la tutela sono ammessi a visitare i minorenni due volte al mese. I permessi sono concessi dal direttore. Il permesso non può essere concesso: ai minori che scontano la punizione indicata nel n. 5 dell', e a quelli che scontano la punizione indicata nel n. 6 dello stesso articolo durante il primo semestre del loro internamento nell'Istituto speciale. La visita ha luogo in una apposita sala, nei giorni e nelle ore indicate dall'orario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-92

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Visite. (Art. 92 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo