Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 93
Divieto di consegnare somme o altri oggetti durante le visite.
In vigore dal 13 giu 1940
Le persone ammesse a visitare i minorenni non possono consegnare ad essi somme o altri oggetti, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'.
Se le persone ammesse alla visita dichiarano di voler versare somme a beneficio dei minorenne loro congiunto, il personale preposto ai colloqui li invita, ad effettuarne il versamento nelle mani del contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-93