Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 93

Divieto di consegnare somme o altri oggetti durante le visite.

In vigore dal 13 giu 1940
Le persone ammesse a visitare i minorenni non possono consegnare ad essi somme o altri oggetti, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'. Se le persone ammesse alla visita dichiarano di voler versare somme a beneficio dei minorenne loro congiunto, il personale preposto ai colloqui li invita, ad effettuarne il versamento nelle mani del contabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-93

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Divieto di consegnare somme o altri oggetti durante le visite. (Art. 93 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo