Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 105
Punizioni.
In vigore dal 13 giu 1940
Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere inflitte le seguenti punizioni:
1) ammonizione;
2) limitazione della durata della ricreazione;
3) esclusione della ricreazione da uno a cinque giorni;
4) esclusione dalla passeggiata festiva da uno a tre mesi;
5) isolamento da uno a cinque giorni;
6) passaggio ad un stabilimento speciale per minorenni di cattiva condotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-105