Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 105

Punizioni.

In vigore dal 13 giu 1940
Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere inflitte le seguenti punizioni: 1) ammonizione; 2) limitazione della durata della ricreazione; 3) esclusione della ricreazione da uno a cinque giorni; 4) esclusione dalla passeggiata festiva da uno a tre mesi; 5) isolamento da uno a cinque giorni; 6) passaggio ad un stabilimento speciale per minorenni di cattiva condotta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-105

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