Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 104

Norme sulle licenze premio.

In vigore dal 19 mar 1953
Le licenze premio non possono avere durata superiore ad un mese e possono essere concesse ai minorenni che in due trimestri successivi siano stati classificati buoni. Di regola i minorenni sono ammessi ad usufruire della licenza premio durante le festività del Natale e della Pasqua e nelle vacanze estive. Si applica la disposizione dell'ultima parte dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-104

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Norme sulle licenze premio. (Art. 104 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo