Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 106
Norme sull'applicazione delle punizioni.
In vigore dal 19 mar 1953
Le punizioni devono essere adeguate alla personalità del minorenne in guisa da evitare che si danneggi il di lui sviluppo fisico e psichico. A tal fine, ove occorra, dovrà essere sentito il parere del sanitario.
Le punizioni debbono essere applicate nello stesso giorno nel quale sono accertate le mancanze commesse dai minorenni.
Le punizioni indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente sono applicate dal direttore; quella del numero 3 può esserlo anche dal censore; quella dei numeri 1 e 2 anche dagli istitutori.
La punizione preveduta nel numero 6 dell'articolo precedente è applicata dal tribunale per i minorenni, nei casi di grave e persistente violazione della disciplina quando gli altri mezzi disciplinari sono stati inutilmente sperimentati.
Copia del decreto è comunicata al Ministero, che designa l'istituto nel quale il minorenne deve essere trasferito.
L'applicazione delle punizioni è pubblicata nell'ordine del giorno che viene affisso nell'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-106