Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 111

Abbandono arbitrario dell'istituto.

In vigore dal 19 mar 1953
Se un minorenne abbandona arbitrariamente l'Istituto, del fatto è data immediatamente notizia all'autorità di pubblica sicurezza, per le ricerche del fuggitivo. Sono in pari tempo informati il Ministero e il procuratore generale della Repubblica; e, se si tratta di minorenne internato nella Casa di rieducazione a norma dell', n. 1, anche l'autorità giudiziaria presso cui prende il procedimento penale. Dal giorno in cui il minorenne è nuovamente internato in una Casa di rieducazione, ricomincia a decorrere il periodo indicato nel comma terzo dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-111

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Abbandono arbitrario dell'istituto. (Art. 111 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo