Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 111
Abbandono arbitrario dell'istituto.
In vigore dal 19 mar 1953
Se un minorenne abbandona arbitrariamente l'Istituto, del fatto è data immediatamente notizia all'autorità di pubblica sicurezza, per le ricerche del fuggitivo.
Sono in pari tempo informati il Ministero e il procuratore generale della Repubblica; e, se si tratta di minorenne internato nella Casa di rieducazione a norma dell', n. 1, anche l'autorità giudiziaria presso cui prende il procedimento penale.
Dal giorno in cui il minorenne è nuovamente internato in una Casa di rieducazione, ricomincia a decorrere il periodo indicato nel comma terzo dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-111